I. Introduzione.
Lo Stato della California applica un’imposta statale sugli utili societari con l’aliquota fissa dell’8.8 percento.
Le regole sul presupposto e l’ambito di applicazione dell’imposta, la determinazione dei soggetti passivi e i criteri di calcolo della base imponibile sono radicalmente diversi dai principi applicabili in base alla normativa fiscale italiana, che, invece, si conformano alle normative fiscali generalmente in uso a livello internazionale e ai principi generali della corrispondente imposta federale sugli utili societari applicata negli Stati Uniti.
Di conseguenza, molto spesso le imprese estere e italiane che hanno attività in California non sono consapevoli della propria posizione fiscale a livello statale, o scoprono di essere tenute a pagare un’imposta statale sugli utili pur in assenza di imposta federale o di non avere adempiuto a obblighi fiscali in California che, sulla base dei criteri applicabili a livello federale, o in base alla propria normativa nazionale, pensavano di non avere.
Per le imprese italiane che vendono beni o servizi o svolgono attività commerciali in California, quindi, è indispensabile essere coscienti dei concetti generali relativi all’applicazione dell’imposta sugli utili societari in California, che illustriamo sinteticamente in queste brevi note, e evitare possibili trappole che derivano dal fare facile riferimento a regole e principi nazionali del tutto estranei alla normativa locale.
II. Presupporto di applicazione dell’imposta: il concetto di nexus.
Il presupposto di applicazione dell’imposta è costituito dalla sussistenza di un nesso fiscalmente rilevante (nexus) tra un’impresa e lo Stato della California.
Il luogo o lo stato in cui l’impresa è costituita, ha la propria sede legale o amministrativa o l’oggetto principale non rilevano.
Inoltre, il concetto di nexus non ha nulla a che fare con il concetto di stabile organizzazione che, in base alla normativa nazionale italiana e alle disposizioni delle convenzioni contro le doppie imposizioni, determina se e quando un’impresa costituita in un determinato paese può essere soggetta a imposta sugli utili derivanti da attività svolte nel territorio di un altro paese
Pertanto – e questi sono i primi due avvertimenti per gli inconsapevoli –:
- il fatto che un’impresa italiana con vendite o attività in California non abbia una stabile organizzazione negli USA, secondo il significato del termine previsto nel nostro TUIR o nella Convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni tra Italia e Stati Uniti, e, quindi, non sia soggetta a imposta federale sugli utili, non significa, automaticamente, che essa non possa essere soggetta ad imposta statale sugli utili in California,
- Il fatto che la controllata USA di un’impresa italiana sia costituita secondo la normativa di, e abbia la propria sede legale e amministrativa in, un altro stato (ad esempio, Delaware, o New York), non esclude che essa possa essere soggetta ad imposta statale sugli utili in California, in relazione a vendite o attività localizzate in California.
Il nexus, che fa scattare l’applicazione dell’imposta, può essere di natura materiale (vale a dire, legato allo svolgimento di attività dell’impresa in California), o anche solo economica (vale a dire, legato alle vendite di prodotti o servizi destinati a clienti localizzati in California).
Quanto al nexus di natura materiale, esso sussiste per effetto di qualsiasi attività attinente allo svolgimento dell’impresa che sia condotta nello Stato della California, sia direttamente (ovvero, tramite proprio personale dipendente), sia indirettamente, ovvero tramite distributori, agenti (anche indipendenti), sub appaltatori o collaboratori (mentre la sola presenza di amministratori in loco ai fini dello svolgimento di attività di natura puramente amministrativa, quali la partecipazione a riunioni di consigli di amministrazione, supervisione e controllo, eccetera, non rileva a questi fini). Anche la semplice sollecitazione di ordini raccolti e inviati a e approvati dalla casa madre italiana, seguiti dalla spedizione di prodotti direttamente dall’Italia al cliente in California, integra un nesso fiscale rilevante che fa scattare il presupposto di applicazione dell’imposta.
Pertanto – e questo è il terzo avvertimento per gli inconsapevoli -, le imprese italiane che vendono prodotti o servizi negli USA tramite distributori o agenti, anche indipendenti, o che sollecitano ordini ai propri clienti tramite proprio personale in trasferta o in visita in California dall’Italia, o che prestano servizi accessori alla vendita tramite propri tecnici in California, sono soggette ad imposta nello Stato della California.
Quanto al nexus di natura economica, dal 2011 si applica in tutti i casi un cui un’impresa estera, o una società costituita in altro stato, che non ha senza alcuna presenza fisica in California, generi un volume di affari derivante da vendite di prodotti o servizi a clienti stabiliti in California che supera i $500.000 annui.
Pertanto – e questo è il quarto avvertimento per gli inconsapevoli -, le imprese italiane (o le loro controllate USA, stabilite in stati diversi dalla California), che non hanno alcuna forma di presenza fisica o attività materiale in California, ma vendono, direttamente dall’Italia (o da altro stato degli USA) prodotti o servizi per clienti stabiliti in California, sono potenzialmente soggette a imposta sugli utili in California.
III. Ambito e modalità di applicazione dell’imposta: i concetti di unitary business e worldwide combined reporting.
Nel caso di imprese costituite in forma di gruppo societario e articolate in diverse società collegate e soggette a controllo unitario, la base imponibile assoggettata ad imposta in California viene calcolata ignorando le singole strutture societarie che fanno parte del gruppo, e prendendo come riferimento l’impresa nel suo complesso, intesa come soggetto economico unitario (unitary business).
La società del gruppo che ha creato il nesso fisico o economico richiesto ai fini della sussistenza del presupposto dell’imposta (nexus), e le altre società, anche se costituite all’estero e prive di qualunque legame con la California, ad essa collegate attraverso la catena di controllo del gruppo o che svolgono attività integrate e interdipendenti e che sono pertanto considerate appartenenti alla medesima impresa intesa come soggetto economico unitario da un punto di vista sostanziale e a prescindere dagli schermi societari (secondo il concetto di unitary business), calcolano e riportano il proprio risultato di esercizio, rettificato se necessario in base alle regole contabili e fiscali della California, e combinano i singoli risultati di esercizio di ciascuna in un documento contabile unitario (combined report) che deve essere allegato alla dichiarazione dei redditi da presentare in California. A tal fine, le cessioni e gli scambi intra gruppo vengono ignorate. La somma dei risultati di esercizio delle singole società del gruppo costituente l’impresa economica unitaria concorre a formare l’utile totale da cui si parte ai fini della determinazione della base imponibile soggetta ad imposta in California.
Da quanto sopra, si ricava – e questo è il quinto avvertimento per gli inconsapevoli – che, nel caso (tipico e ricorrente) di una società italiana che produce in Italia e vende i propri prodotti sui mercati internazionali e dispone di una società controllata ai fini della distribuzione dei propri prodotti negli Stati Uniti, e in California, l’utile imponibile soggetto ad imposta sul reddito in California non è determinato con riferimento al solo risultato di esercizio risultante dal conto economico della propria controllata USA, considerata isolatamente, ma, invece, viene determinato sommando l’utile di esercizio della controllata USA con l’utile di esercizio della controllante italiana e, se del caso, delle altre affiliate operanti sui mercati esteri e facenti capo alla stessa controllante e parte del gruppo.
Sul risultato complessivo, cosi determinato, viene attribuita e assoggettata ad imposta in California una quota parte dell’utile complessivo del gruppo calcolata in misura pari al rapporto tra le vendite complesive del gruppo in California, e le vendite totali del gruppo ovunque nel mondo.
IV. Determinazione e allocazione della base imponibile: il concetto di formulary apportionment.
Una porzione dell’utile complessivo dell’impresa economica unitaria, calcolato e riportato nel rapporto contabile combinato come descritto sopra, viene, quindi, imputata alla California in base ad una formula costituita dal rapporto tra il fatturato derivante dalle vendite in California, e il fatturato complessivo derivante dalle vendite totali, dell’impresa unitaria di gruppo.
L’imponibile soggetto a imposta in California viene poi, a sua volta, ripartito tra le singole società dell’impresa unitaria in funzione dei rispettivi fattori di ripartizione dell’imponibile (vendite in California in rapporto alle vendite totali) di ciascuna di esse. Anche a questi fini, le cessioni intra gruppo vengono ignorate, e si considerato solo le vendite ai soggetti terzi acquirenti finali dei prodotti o servizi dell’impresa.
Infine, effettuati i calcoli di cui sopra, ciascuna società dell’impresa unitaria di gruppo cui sia stata allocata una quota parte dell’utile imponibile complessivo dell’impresa unitaria soggetto ad imposta in California, presenta la propria dichiarazione statale dei redditi, e paga l’imposta dovuta.
V. Facoltà di escludere società e attività estere: la cosiddetta water’s edge election.
Le imprese estere hanno la possibilità di limitare l’ambito di applicazione dell’imposta sugli utili in California esercitando un’apposita opzione per l’esclusione delle società e attività svolte al di fuori degli USA (cosiddetta water’s edge election).
Per effetto dell’esercizio dell’opzione, le attività dellimpresa svolte all’estero, o le società estere del gruppo, possono essere escluse dal documento contabile unitario (combined report) e l’utile economico a essere attribuibile non concorre alla determinazione della base imponibile soggetta ad imposta in California.
Le uniche limitazioni all’esclusione riguardano le imprese estere che hanno attività proprie sul suolo americano superiori a una certa soglia (più del 20% del totale calcolato in base al rapporto tra personale dipendente, beni strumentali e vendite negli USA rispetto al totale dei tre fattori su base mondiale), che sono inserite nel computo per intero, o le imprese estere che hanno utile imponibile negli USA in base alla normativa fiscale federale (cosiddetto effectively connected income), che sono inserite nel computo limitatamente a tale quota di utile.
L’opzione deve essere esercitata, a pena di decadenza, da tutte le società dell’impresa unitaria di gruppo che hanno un nesso fiscalmente rilevante con la California, allegando un apposito modulo alla dichiarazione annuale dei redditi presentata entro la scadenza del termine di legge (decorso il quale, l’opzione è preclusa).
Pertanto – e questo è il sesto avvertimento per gli inconsapevoli -, è di fondamentale importanza che le imprese italiane, che operano negli USA, e hanno vendite o attività in California, condotte direttamente dall’Italia, o tramite società controllate o affiliate costituite in altri paesi o altri stati degli USA, o anche direttamente in California, rivedano attentamente la propria posizione fiscale, e esercitino l’opzione nei termini, al fine di escludere dal perimetro di applicazione dell’imposta statale sugli utili in California le componentie stere del gruppo e limitare la loro potenziale esposizione ad imposta in California.
VI. Considerazioni conclusive.
L’imposta statale sugli utili societari in California si applica in base a principi, regole e concetti completamente diversi da quelli cui siamo abituati in Italia e nel resto del mondo. In particolare,
- la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Stati Uniti non si applica, nei confronti della California,
- il concetto di stabile organizzazione non ha alcun rilievo, al fine di determinare se e in che misura un’impresa estera sia o meno soggetta ad imposta in California,
- il presupposto per l’applicazione dell’imposta non richiede alcuna presenza fisica all’interno dello stato, e scatta anche in caso di attività condotte da terze parti indipendenti per conto dell’impresa,
- l’imposta si applica prendendo come riferimento di partenza l’utile complessivo del gruppo, inteso come impresa economica unitaria (che comprende quindi l’utile delle società estere del gruppo che nulla hanno a che fare con la California), a prescindere dall’articolazione del gruppo in componenti societarie distinte,
- la base imponibile in California viene calcolata attraverso il ricorso a una formula (vendite in California/vendite totali), e non in base al sistema della contabilità separata e dei prezzi di trasferimento utilizzato in Italia e a livello internazionale.
Tutte queste fondamentali differenze impongono alle imprese multinazionali italiane che hanno interessi economici in California di studiare e gestire molto attentamente la propria posizione fiscale statale, evitando di fare affidamento all’intuito, legato all’uso di concetti fiscali nostrani o mutuati dalla normativa fiscale federale, che possono indurre in errore e generare sgradite sorprese.