I Paesi stipulano forme di trattato bilaterale sull’imposta sul reddito per disciplinare l’attribuzione dei rispettivi diritti di imposizione al fine di evitare la doppia imposizione dei loro residenti in relazione ai redditi prodotti nei rispettivi territori.
Un trattato bilaterale sull’imposta sul reddito limita tipicamente il potere del Paese della fonte di tassare i redditi prodotti da un residente dell’altro Stato contraente a partire da fonti situate sul proprio territorio, prevede uno sgravio dalla doppia imposizione e prevede una procedura dinanzi alle autorità competenti degli Stati contraenti per risolvere le controversie fiscali internazionali derivanti dal trattato.
I benefici delle convenzioni fiscali riducono essenzialmente le ritenute alla fonte sui redditi da capitale e limitano la tassazione alla fonte degli utili d’impresa, a meno che non siano attribuibili a una stabile organizzazione nel Paese di origine. L’ampia rete di trattati fiscali italiani e statunitensi rende probabile che abbiate diritto ai benefici previsti da uno o più degli oltre 70 trattati fiscali italiani e statunitensi. La comprensione e l’utilizzo dei trattati fiscali richiedono una pratica specifica, poiché nonostante gli sforzi per conformarsi a un modello (quello dell’OCSE o quello degli Stati Uniti), i trattati italiani e statunitensi differiscono l’uno dall’altro per aspetti importanti e spesso sottili. Questioni apparentemente semplici e comuni a tutti i trattati, come ad esempio chi ha diritto ai benefici del trattato, possono dare origine a controversie controverse e potenzialmente costose.
Alcune questioni, come il concetto di stabile organizzazione e le modalità di calcolo degli utili attribuibili a una stabile organizzazione (che sembravano ragionevolmente risolte in un certo momento) sono ancora oggetto di dibattito e alla base di complesse controversie fiscali. Probabilmente sapete che dal 1998 l’OCSE è impegnata in un progetto di riesame dell’attribuzione degli utili a una stabile organizzazione ai sensi dell’articolo 7 del Modello OCSE e nell’agosto 2004 ha pubblicato una bozza di discussione su questo tema, che definisce la metodologia per attribuire gli utili a una stabile organizzazione e affronta una serie di questioni correlate, che stanno ricevendo grande attenzione da parte degli Stati membri dell’OCSE.
“La nostra attività in materia di fiscalità internazionale copre sia le questioni giuridiche sostanziali che gli aspetti amministrativi e procedurali per ottenere i benefici del trattato attraverso la presentazione di moduli appropriati e la collaborazione con le autorità fiscali italiane, statunitensi ed estere.”
I nostri servizi in quest’area includono
- l’interpretazione delle disposizioni dei trattati fiscali e la consulenza ai clienti in merito all’ammissibilità ai benefici del trattato;
- strutturare le operazioni dei clienti per massimizzare il valore dei benefici del trattato;
- consulenza ai clienti sull’interpretazione dei trattati e sull’applicabilità degli stessi alle loro transazioni;
- assistere i clienti in modo che soddisfino i requisiti di informazione o rendicontazione necessari per usufruire dei benefici del trattato;
- invocare la procedura dell’Autorità competente ai sensi di un trattato.