I contribuenti statunitensi o italiani con investimenti o attività commerciali in un Paese estero sono soggetti a imposte nel Paese estero, che tassa il reddito sulla base della fonte, e nel Paese di residenza, che li tassa come residenti sul loro reddito mondiale. Per evitare la doppia imposizione e ridurre al minimo le imposte sul reddito a livello mondiale, i contribuenti devono essere in grado di strutturare correttamente i loro investimenti all’estero e di utilizzare i vantaggi del credito d’imposta estero previsto dal codice fiscale italiano e statunitense. A questo proposito, aiutiamo i clienti a destreggiarsi tra le complessità delle norme sul credito d’imposta estero e ad assicurarci che ottengano il massimo dai benefici del credito d’imposta estero.
Negli Stati Uniti vige un sistema fiscale mondiale in base al quale le società nazionali sono tassate sui loro redditi derivanti da attività svolte in Paesi stranieri e hanno diritto a un credito d’imposta estero per le imposte sul reddito pagate all’estero sui loro redditi esteri dichiarati e tassati negli Stati Uniti. Gli utili esteri delle società straniere di proprietà degli Stati Uniti non sono soggetti all’imposta sul reddito degli Stati Uniti, a meno che e fino a quando non vengano rimpatriati negli Stati Uniti. Il rimpatrio sotto forma di dividendi o di investimenti in proprietà statunitensi fa scattare l’imposta sul reddito statunitense sugli utili esteri delle società estere controllate dagli Stati Uniti. Il differimento dell’imposta statunitense attraverso l’uso di società estere controllate dagli Stati Uniti, costituite e operanti in giurisdizioni estere, è negato da una serie di norme anti-differimento che includono le norme sulle controllate estere (controlled foreign corporations o CFC) e sui redditi passivi (classificati come sub-part F income) e le norme sui veicoli esteri di gestione di investimenti finanziari e immobiliari (c.d. passive foreign investment company o PFIC).
A partire dal 2018, gli Stati Uniti hanno adottato una riforma radicale del loro sistemazione di tassazione degli utili esteri delle aziende americane, che ha introdotto un regime fiscale territoriale basato sull’applicazione di una imposta minima del 10.5 percento sugli utili esteri, costituiti da una base imponibile calcolata tenendo conto dei criteri contabili e fiscali USA e abbattuta di un importo apri al 10 percento del valore di libro dei beni strumentali ammortizzabili a bilancio della controllata), e sul riconoscimento di un credito d’imposta non eccedente l’80 percento dell’imposta estera pagata sugli utili esteri imponibili negli USA, da portare a detrazione dall’imposta dovuta negli Stati Uniti, unitamente alla totale esenzione da imposta degli utili distribuiti alla controllante USA. La nuova base imponibile soggetta all’imposta minima del 10.5 percento sugli utili esteri è definita in acronimo GILTI (global intangible low taxed income)e, e presenta notevoli complessità tecnico-applicative, relativamente nuove e già oggetto di un poderoso e crescente apparato di regolamentazioni fiscali provenienti dall’amministrazione finanziaria.
In Italia vige un sistema territoriale che prevede un’esenzione per i dividendi ricevuti da società controllate estere e per le plusvalenze derivanti dalla vendita di azioni di società estere possedute o controllate da azionisti italiani. L’esenzione si applica ora anche agli utili delle filiali estere di società italiane. L’esenzione è negata per le plusvalenze o i dividendi provenienti da giurisdizioni black list (a bassa tassazione). Gli utili delle società estere controllate organizzate in giurisdizioni a bassa tassazione sono attualmente tassati in Italia in base alle norme sulle società estere controllate, a meno che non siano soddisfatti alcuni test volti a dimostrare la natura genuina delle entità estere e delle loro operazioni commerciali e un livello minimo di imposta estera. L’Italia applica anche norme anti-inversione, in base alle quali le società estere che sono possedute o controllate da azionisti italiani e gestite in modo efficiente dall’Italia sono considerate società italiane soggette a imposta in Italia su tutti i loro redditi. Forniamo consulenza ai clienti sulle modalità per beneficiare dell’esenzione degli utili esteri e ci occupiamo delle varie norme antiabuso applicabili agli utili derivanti da entità organizzate in giurisdizioni a bassa tassazione.
“In quest’area del diritto tributario internazionale, forniamo consulenza alle società e alle imprese nazionali su come pianificare correttamente i loro investimenti in uscita o le loro operazioni commerciali in Paesi e giurisdizioni estere per ottenere la massima efficienza fiscale, per dichiarare le partecipazioni di controllo in società estere nella loro giurisdizione di origine, per rimpatriare i profitti in modo efficiente dal punto di vista fiscale e per gestire il loro credito d’imposta estero in modo da minimizzare gli impatti fiscali negativi”.
I nostri servizi in quest’area includono
- valutazione del diritto dei clienti al credito d’imposta estero;
- assistenza ai clienti nel calcolo dell’importo del credito d’imposta estero;
- consulenza ai clienti in caso di differenze di base e temporali che influiscono sul diritto e sull’importo del credito;
- studio ed elaborazione di strategie appropriate per massimizzare il credito ed evitare o minimizzare posizioni di eccesso di credito o di limitazione;
- attivazione delle procedure di assistenza delle autorità competenti per sostenere l’accreditabilità di un’imposta estera e il diritto dei nostri clienti al credito;
- consulenza ai clienti sull’ammissibilità all’esenzione dei dividendi e delle plusvalenze estere e degli utili delle filiali estere ai sensi delle norme italiane sulla participation exemption;
- consulenza ai clienti sull’eventuale applicazione delle norme anti-inversione e della norma sulla sede di direzione effettiva.