Pratica fiscale italiana internazionale

La nostra sofisticata practice di fiscalità internazionale italiana è specificamente dedicata all’assistenza di clienti stranieri individuali e commerciali con una gamma completa di servizi su tutte le questioni fiscali internazionali italiane.

In Italia assistiamo i contribuenti stranieri privati nella corretta gestione delle loro questioni fiscali internazionali italiane, in particolare per quanto riguarda la residenza fiscale italiana e la pianificazione fiscale pre-immigrazione, la preparazione e la presentazione delle dichiarazioni fiscali internazionali italiane, le verifiche fiscali internazionali italiane e le controversie giudiziarie fiscali italiane, la tassazione dei redditi di fonte italiana e le questioni relative alle ritenute fiscali italiane.

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I nostri Servizi

I clienti stranieri che possiedono case in Italia, vi si recano e vi trascorrono regolarmente, da soli o con la famiglia, per affari o per piacere, devono conoscere le norme fiscali italiane sulla residenza fiscale per i contribuenti persone fisiche. L’Italia assegna la residenza fiscale alle persone fisiche sulla base di uno dei tre criteri alternativi: l’iscrizione all’anagrafe italiana delle persone fisiche residenti, la dimora abituale (vera e propria abitazione) e il domicilio (centro principale di interessi). Il solo fatto di essere iscritti nell’elenco italiano delle persone fisiche residenti per più di 183 giorni in un anno determina la residenza fiscale italiana ai sensi della normativa fiscale interna italiana. La residenza e il domicilio dipendono fortemente dai fatti e dalle circostanze di ciascun caso specifico, come il tempo trascorso in Italia e la natura, l’estensione e il numero di legami o connessioni con il Paese a livello personale, familiare, economico e commerciale.

Trascorrere del tempo in Italia, possedere case o investimenti in Italia e stabilire altri legami con l’Italia a livello personale, familiare, economico o lavorativo può esporre alla residenza fiscale italiana. La residenza fiscale italiana è determinata in base a fatti e circostanze che ruotano attorno al domicilio permanente del contribuente, alla sua intenzione soggettiva di rimanervi in modo permanente e ai suoi contatti personali, familiari, economici e commerciali con l’Italia.

La residenza fiscale richiede un’attenta pianificazione e una consulenza specifica. Molto spesso vengono avviate verifiche fiscali sullo status fiscale di cittadini stranieri e residenti in Italia a seguito o in relazione all’acquisto o alla proprietà di case o altri beni di investimento italiani, all’apertura o alla detenzione di conti bancari italiani o al trasferimento di denaro dagli Stati Uniti in Italia (che viene automaticamente registrato nella banca dati dell’Agenzia delle Entrate).

Le verifiche fiscali internazionali in Italia su cittadini e residenti statunitensi e stranieri sono spesso avviate in relazione all’acquisto o alla proprietà di case italiane, ai viaggi in Italia e all’iscrizione nell’elenco italiano delle persone fisiche residenti.

Le verifiche fiscali internazionali individuali in Italia richiedono un’attenta consulenza, per assicurarsi che il caso sia chiuso in anticipo ed evitare di dover ricorrere al tribunale fiscale per contestare un accertamento fiscale. Molto spesso, i documenti legali, bancari e fiscali stranieri devono essere utilizzati e spiegati correttamente alle autorità fiscali italiane, e i rischi di fraintendimenti e di esiti indesiderati nelle indagini fiscali sono estremamente elevati e pericolosi. A tal fine, è fondamentale una chiara comprensione delle informazioni fiscali e legali straniere da utilizzare nelle verifiche in Italia.

Le verifiche fiscali italiane su questioni fiscali transfrontaliere per singoli contribuenti richiedono competenze specifiche, l’uso e la presentazione appropriati di informazioni legali, finanziarie e fiscali straniere e un’approfondita discussione della posizione del cliente con l’autorità fiscale italiana.

Il contenzioso di una causa fiscale internazionale davanti ai tribunali italiani è estremamente impegnativo, a causa delle rigide norme procedurali, della limitazione dei diritti di ricorso e dell’atteggiamento del tribunale fiscale generalmente incline a pronunciarsi a favore delle agenzie fiscali.

Assistiamo clienti statunitensi e stranieri con consulenza fiscale sulla residenza fiscale italiana, assistenza strategica nelle verifiche fiscali internazionali italiane e rappresentanza aggressiva nelle cause fiscali.

Per i clienti statunitensi e stranieri la cui residenza fiscale italiana è stata stabilita, forniamo assistenza per le dichiarazioni dei redditi italiane e per la dichiarazione dei redditi internazionali, nonché per la comunicazione di attività non italiane nella sezione RW della dichiarazione dei redditi italiana.

Assistiamo i clienti statunitensi e stranieri nella dichiarazione dei redditi italiana e nella dichiarazione dei beni non italiani nella sezione RW della dichiarazione dei redditi italiana.

In quest’area, forniamo i seguenti servizi:

  • Studio preliminare, analisi e consulenza sulla residenza fiscale italiana;
  • Pianificazione fiscale italiana pre-immigrazione;
  • Rappresentanza e assistenza in verifiche fiscali internazionali presso le agenzie fiscali italiane;
  • Rappresentanza e assistenza in cause e controversie fiscali internazionali davanti ai giudici tributari italiani.

Le persone fisiche residenti in Italia sono tenute a dichiarare nella dichiarazione dei redditi italiana le attività finanziarie e non finanziarie situate al di fuori dell’Italia. Le attività dichiarabili comprendono conti finanziari, immobili e altre attività non finanziarie in grado di generare redditi di fonte estera soggetti a tassazione in Italia. La rendicontazione deve indicare il valore iniziale dell’attività all’inizio dell’anno e il valore dell’attività alla fine dell’anno fiscale o quando è stata venduta o ceduta. Per i conti bancari, nella dichiarazione deve essere indicato il valore medio del conto durante l’anno fiscale.

L’obbligo di dichiarazione si applica sia nel caso in cui un contribuente possieda un’attività estera dichiarabile direttamente a proprio nome, sia nel caso in cui la possieda indirettamente tramite un trust o un’altra entità. In base alla regola della beneficial ownesrhip, l’obbligo di dichiarazione sussiste ogniqualvolta la partecipazione diretta o indiretta in un’entità che detiene in ultima istanza un’attività estera dichiarabile è pari o superiore al 20%. A seconda della natura dell’interesse del contribuente in tale entità e dell’ubicazione dell’entità in un particolare Paese straniero, la rendicontazione può essere limitata al valore dell’interesse in tale entità o estendersi al valore della quota proporzionale delle attività rendicontabili sottostanti possedute dall’entità in cui il contribuente detiene l’interesse, ciascuna delle quali deve essere rendicontata separatamente.

La rendicontazione delle attività estere ai sensi della regola della proprietà effettiva richiede un attento studio e considerazione della posizione del cliente, la revisione delle attività estere del cliente e degli interessi in entità o trust esteri, l’identificazione dei valori riportabili e la corretta compilazione della sezione pertinente della dichiarazione dei redditi italiana (il cosiddetto modulo RW).

Assistiamo regolarmente i nostri clienti nell’ambito della dichiarazione dei redditi italiana ai sensi del modulo RW.

L’Italia applica un sistema di tassazione delle società con un’aliquota del 27,5% (più il 3,9% di imposta regionale sulle attività produttive o IRAP) che si applica agli utili d’impresa delle filiali italiane di proprietà estera e delle controllate italiane. Gli scambi di servizi, beni e proprietà intellettuale tra le società controllate italiane e le loro società madri o affiliate estere sono soggetti alle regole sui prezzi di trasferimento che richiedono di riflettere un’equa allocazione dei profitti come se fossero stipulati tra entità indipendenti.

Le controllate italiane che dipendono legalmente ed economicamente dalla loro controllante estera possono essere ri-caratterizzate come una stabile organizzazione del gruppo della controllante estera, con l’attribuzione di ulteriori profitti alla controllata/PE italiana e la negazione della deduzione dei pagamenti dalla controllata/PE italiana alle sue affiliate estere, con conseguente aumento delle imposte italiane.

I tribunali italiani hanno riqualificato le controllate italiane di proprietà estera come stabili organizzazioni della loro controllante estera, con conseguente aumento delle imposte italiane, con relativi interessi e sanzioni.

I dividendi delle società controllate italiane alle società madri estere sono soggetti a una ritenuta alla fonte del 27%, ridotta a zero dalla direttiva UE sulle società madri. Analogamente, i pagamenti di interessi e royalties in uscita sono soggetti a una ritenuta alla fonte, che viene eliminata grazie alla direttiva UE sugli interessi e le royalties. L’applicazione dell’esenzione dalla ritenuta d’acconto prevista dalle direttive UE è soggetta a una norma antiabuso codificata nello statuto di attuazione delle direttive nel codice fiscale italiano, in base alla quale l’esenzione non si applica quando l’entità intermedia o la holding UE è un accordo del tutto artificioso privo di sostanza economica e costituito al solo scopo di beneficiare dell’esenzione.

Le ritenute alla fonte italiane sui pagamenti di dividendi, interessi e royalties in uscita sono eliminate in base alle direttive UE, fatta salva una norma anti abuso che nega l’esenzione in caso di pagamenti a società di partecipazione UE totalmente artificiali.

Una norma anti abuso di recente emanazione, una dottrina giudiziaria anti abuso fiscale risalente ai primi anni 2000 (che ruota attorno al concetto di “costruzione di puro artificio” applicato dalla Corte di Giustizia europea nel caso Cadbury Schweppes) e diverse disposizioni antielusione specifiche, mirate a transazioni specifiche, si applicano per prevenire l’uso improprio del codice fiscale italiano per ottenere un vantaggio fiscale ingiusto attraverso la stipula di una transazione priva di sufficiente sostanza economica o scopo commerciale.

L’Italia applica una disposizione generale anti-abuso, oltre a una dottrina giudiziaria generale anti-elusione fiscale e a specifiche disposizioni di legge anti-abuso relative a transazioni specifiche, allo scopo di negare i benefici fiscali a transazioni prive di sostanza economica e di scopo commerciale.

L’Italia ha adottato le relazioni sui prezzi di trasferimento dell’OCSE come proprie norme sui prezzi di trasferimento per controllare le transazioni tra società, e utilizza accordi sui prezzi anticipati e ruling fiscali internazionali per discutere e concordare in anticipo con il contribuente il corretto trattamento delle transazioni internazionali e altre questioni fiscali internazionali come la stabile organizzazione, le ritenute sui pagamenti in uscita e simili.

L’Italia applica le regole sui prezzi di trasferimento importate dai rapporti OCSE sui prezzi di trasferimento e utilizza accordi sui prezzi anticipati e ruling fiscali internazionali per risolvere le questioni fiscali internazionali.

L’Italia dispone di un’ampia rete di trattati fiscali che riducono o eliminano le ritenute alla fonte italiane, a condizione che vengano soddisfatti vari test, tra cui quello del beneficiario effettivo, volto a negare l’applicazione dei benefici del trattato ogniqualvolta il beneficiario del reddito operi come agente o conduit o non abbia il completo godimento economico e il diritto legale sul reddito per il quale viene invocato il beneficio del trattato.

L’ampia rete di trattati fiscali italiani elimina o riduce le imposte italiane per i partner stranieri del trattato, soggetti a vari test anti abuso, tra cui il requisito della titolarità effettiva che nega i benefici del trattato fiscale al beneficiario straniero privo di titolarità e controllo legali e di godimento economico del reddito.

Le fusioni e le altre riorganizzazioni societarie transfrontaliere dell’UE sono soggette a un trattamento di non riconoscimento che comporta il differimento dell’imposta italiana sul reddito delle società sulle plusvalenze realizzate nell’operazione.

Gli investitori esteri e i fondi di investimento organizzati in giurisdizioni “white list” specificamente elencate hanno generalmente diritto all’esenzione totale di alcune voci di reddito finanziario derivanti da investimenti finanziari italiani (come l’acquisto di obbligazioni di emittenti italiani, la sottoscrizione di quote di fondi di investimento italiani, gli interessi da depositi bancari, i proventi da operazioni di prestito titoli e di vendita o acquisto di strumenti finanziari, ecc.

I fondi d’investimento esteri beneficiano di un’esenzione fiscale su diverse categorie di redditi finanziari e d’investimento di fonte italiana, a condizione che siano organizzati in una giurisdizione “white list” e che forniscano al pagatore italiano un’adeguata documentazione comprovante l’ammissibilità all’esenzione.

Assistiamo regolarmente società, investitori e fondi statunitensi e stranieri nella pianificazione fiscale italiana per le imprese e gli investimenti, nonché nella consulenza su questioni fiscali aziendali e societarie italiane, su questioni relative ai trattati fiscali italiani e sulle direttive fiscali dell’UE.

In questo ambito, forniamo assistenza fiscale completa a società, investitori e fondi statunitensi in relazione a questioni fiscali italiane relative a imprese e investimenti, nonché consulenza in materia di pianificazione fiscale italiana ai sensi delle direttive UE e dei trattati fiscali italiani.

L’Italia ha firmato e ratificato la Convenzione sulla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento, conclusa all’Aia il 1° luglio 1985. Di conseguenza, l’Italia incorpora nel proprio ordinamento giuridico, riconosce ed esegue i trust stranieri creati e disciplinati da leggi straniere, in conformità alle disposizioni della Convenzione. I trust stranieri con beni italiani o beneficiari residenti in Italia possono essere eseguiti in Italia, ai sensi della Convenzione e della legge italiana n. 364 del 16 ottobre 1989, entrata in vigore il 1° luglio 1992, che la recepisce nell’ordinamento italiano.

L’Italia ha firmato la Convenzione dell’Aja del 1985, in base alla quale riconosce ed esegue i trust stranieri creati e regolati da leggi straniere.

Nel 2007 l’Italia ha emanato disposizioni specifiche sulla tassazione dei trust. Le nuove disposizioni si applicano ai trust istituiti e disciplinati da leggi straniere e riconosciuti in Italia ai sensi della Convenzione dell’Aia sui trust. I trust sono classificati come trust residenti o non residenti in base al luogo di amministrazione o al domicilio del trustee. I trust con beneficiari non sufficientemente identificati sono trattati come entità separate soggette all’imposta sul reddito delle società. I trust residenti sono tassati sul loro reddito mondiale, mentre i trust non residenti sono tassati solo sul reddito di fonte italiana. I trust con beneficiari nominati sono classificati come entità fiscalmente trasparenti e il reddito del trust è attribuito e tassato ai beneficiari indipendentemente dalla sua distribuzione. I beneficiari non residenti sono tassati sulla loro quota di reddito proveniente da trust fiscalmente trasparenti residenti in Italia (che fluisce attraverso il trust ed è caratterizzato come reddito di fonte italiana, a prescindere dalla fonte effettiva del reddito quando è percepito dal trust).

L’Italia ha emanato e applica le proprie disposizioni sulla tassazione dei trust esteri con beni, disponenti o beneficiari italiani.

La successione di beni italiani di un’eredità straniera è potenzialmente soggetta alle leggi italiane in materia di successione. Il diritto internazionale privato italiano di conflitto si applica per selezionare la legge che regola i rapporti tra l’eredità complessiva, i suoi beneficiari, gli esecutori e i beni situati in Italia e l’eventuale trasferimento dei beni ai beneficiari. In Italia è prevista la presentazione di una denuncia di successione, in base alla quale i beni italiani vengono trasferiti e registrati a nome dei beneficiari. Ai sensi del Regolamento UE sulle successioni internazionali (Regolamento (UE) n. 650/2012 del 4 luglio 2012), la legge applicabile alle successioni transfrontaliere con collegamenti con l’Italia è quella del Paese in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento del decesso. Una persona può scegliere, in un testamento o in un altro strumento testamentario, la legge del Paese di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte, come legge regolatrice dell’eredità. La legge italiana sulle successioni incorpora i ruderi dell’eredità forzata, che assegnano una parte fissa dell’eredità a beneficiari che sono strettamente imparentati con il concedente. In assenza di una scelta valida che faccia riferimento a una legge straniera, il diritto successorio italiano può essere applicato e innescare conseguenze giuridiche indesiderate che interferiscono con la pianificazione successoria che il cliente intende realizzare in base alla propria legge straniera.

Le successioni internazionali che coinvolgono beni o beneficiari italiani possono essere soggette alle leggi successorie italiane, interferendo con la pianificazione successoria di un cliente in assenza di un attento esame della legge italiana.

L’Italia applica imposte sulle successioni e sulle donazioni che si applicano al trasferimento di beni per eredità o per donazione. Le imposte sulle successioni e sulle donazioni si applicano al trasferimento di beni italiani, da un concedente residente all’estero a beneficiari italiani o stranieri, o ai beni mondiali trasferiti da un concedente residente in Italia a beneficiari italiani o stranieri. L’ubicazione dei beni o la residenza del concedente determinano l’applicazione delle imposte di successione e donazione italiane. Le aliquote dell’imposta sulle successioni e donazioni variano dal 4% al 10%, con esenzioni da 1 milione di euro a zero a seconda del rapporto tra il concedente e il beneficiario.

L’imposta sulle successioni e donazioni italiana si applica alle successioni o donazioni internazionali, in base alla residenza del concedente o alla localizzazione dei beni.

In quest’area estremamente complicata del diritto, forniamo ai clienti statunitensi l’intera gamma di servizi legali e fiscali in materia di successioni o trust legati all’Italia, tra cui:

  • Revisione di trust stranieri con concedenti, beni o beneficiari italiani;
  • Revisione di piani successori esteri con concedenti, beni o beneficiari italiani;
  • Consulenza legale italiana sulla validità e l’esecutività di pianificazioni immobiliari e fiduciarie estere per clienti statunitensi;
  • Consulenza fiscale italiana in merito alle imposte sulle successioni e sulle donazioni applicabili alle pianificazioni immobiliari e
  • Alle donazioni di clienti stranieri.

Le verifiche fiscali internazionali in Italia, sia per le persone fisiche che per le società, sono in aumento come conseguenza diretta di un maggiore sforzo da parte delle autorità fiscali italiane di controllare le transazioni internazionali e di potenziare le attività di riscossione e applicazione del reddito imponibile.

Le verifiche fiscali con componenti e problematiche di fiscalità internazionale coinvolgono sia le persone fisiche che le società. Per le persone fisiche, tali questioni riguardano principalmente la residenza fiscale italiana e l’obbligo e l’omissione di dichiarare attività estere e redditi imponibili esteri in Italia.

Per le società, le questioni riguardano le inversioni fiscali (“esterovestizione”), la tassazione delle società estere gestite e controllate dall’Italia, la tassazione corrente dei redditi esteri e le norme sulle società estere controllate, le stabili organizzazioni, i prezzi di trasferimento, le ritenute su dividendi, interessi e royalties in uscita.

In questo ambito, assistiamo i nostri clienti con servizi sofisticati sia nelle verifiche fiscali che nei procedimenti tributari davanti ai giudici tributari italiani. Il nostro obiettivo principale è quello di risolvere immediatamente il caso a livello amministrativo, sia durante l’invetigation pre-audit che durante la procedura di verifica fiscale. Quando ciò non è possibile, perseguiamo aggressivamente la posizione dei nostri clienti in tribunale. I clienti possono contare sul nostro supporto senza compromessi e sulla nostra comprovata esperienza in questo campo.