L’Italia applica un sistema di tassazione delle società con un’aliquota del 27,5% (più il 3,9% di imposta regionale sulle attività produttive o IRAP) che si applica agli utili d’impresa delle filiali italiane di proprietà estera e delle controllate italiane. Gli scambi di servizi, beni e proprietà intellettuale tra le società controllate italiane e le loro società madri o affiliate estere sono soggetti alle regole sui prezzi di trasferimento che richiedono di riflettere un’equa allocazione dei profitti come se fossero stipulati tra entità indipendenti.
Le controllate italiane che dipendono legalmente ed economicamente dalla loro controllante estera possono essere ri-caratterizzate come una stabile organizzazione del gruppo della controllante estera, con l’attribuzione di ulteriori profitti alla controllata/PE italiana e la negazione della deduzione dei pagamenti dalla controllata/PE italiana alle sue affiliate estere, con conseguente aumento delle imposte italiane.
I tribunali italiani hanno riqualificato le controllate italiane di proprietà estera come stabili organizzazioni della loro controllante estera, con conseguente aumento delle imposte italiane, con relativi interessi e sanzioni.
I dividendi delle società controllate italiane alle società madri estere sono soggetti a una ritenuta alla fonte del 27%, ridotta a zero dalla direttiva UE sulle società madri. Analogamente, i pagamenti di interessi e royalties in uscita sono soggetti a una ritenuta alla fonte, che viene eliminata grazie alla direttiva UE sugli interessi e le royalties. L’applicazione dell’esenzione dalla ritenuta d’acconto prevista dalle direttive UE è soggetta a una norma antiabuso codificata nello statuto di attuazione delle direttive nel codice fiscale italiano, in base alla quale l’esenzione non si applica quando l’entità intermedia o la holding UE è un accordo del tutto artificioso privo di sostanza economica e costituito al solo scopo di beneficiare dell’esenzione.
Le ritenute alla fonte italiane sui pagamenti di dividendi, interessi e royalties in uscita sono eliminate in base alle direttive UE, fatta salva una norma anti abuso che nega l’esenzione in caso di pagamenti a società di partecipazione UE totalmente artificiali.
Una norma anti abuso di recente emanazione, una dottrina giudiziaria anti abuso fiscale risalente ai primi anni 2000 (che ruota attorno al concetto di “costruzione di puro artificio” applicato dalla Corte di Giustizia europea nel caso Cadbury Schweppes) e diverse disposizioni antielusione specifiche, mirate a transazioni specifiche, si applicano per prevenire l’uso improprio del codice fiscale italiano per ottenere un vantaggio fiscale ingiusto attraverso la stipula di una transazione priva di sufficiente sostanza economica o scopo commerciale.
L’Italia applica una disposizione generale anti-abuso, oltre a una dottrina giudiziaria generale anti-elusione fiscale e a specifiche disposizioni di legge anti-abuso relative a transazioni specifiche, allo scopo di negare i benefici fiscali a transazioni prive di sostanza economica e di scopo commerciale.
L’Italia ha adottato le relazioni sui prezzi di trasferimento dell’OCSE come proprie norme sui prezzi di trasferimento per controllare le transazioni tra società, e utilizza accordi sui prezzi anticipati e ruling fiscali internazionali per discutere e concordare in anticipo con il contribuente il corretto trattamento delle transazioni internazionali e altre questioni fiscali internazionali come la stabile organizzazione, le ritenute sui pagamenti in uscita e simili.
L’Italia applica le regole sui prezzi di trasferimento importate dai rapporti OCSE sui prezzi di trasferimento e utilizza accordi sui prezzi anticipati e ruling fiscali internazionali per risolvere le questioni fiscali internazionali.
L’Italia dispone di un’ampia rete di trattati fiscali che riducono o eliminano le ritenute alla fonte italiane, a condizione che vengano soddisfatti vari test, tra cui quello del beneficiario effettivo, volto a negare l’applicazione dei benefici del trattato ogniqualvolta il beneficiario del reddito operi come agente o conduit o non abbia il completo godimento economico e il diritto legale sul reddito per il quale viene invocato il beneficio del trattato.
L’ampia rete di trattati fiscali italiani elimina o riduce le imposte italiane per i partner stranieri del trattato, soggetti a vari test anti abuso, tra cui il requisito della titolarità effettiva che nega i benefici del trattato fiscale al beneficiario straniero privo di titolarità e controllo legali e di godimento economico del reddito.
Le fusioni e le altre riorganizzazioni societarie transfrontaliere dell’UE sono soggette a un trattamento di non riconoscimento che comporta il differimento dell’imposta italiana sul reddito delle società sulle plusvalenze realizzate nell’operazione.
Gli investitori esteri e i fondi di investimento organizzati in giurisdizioni “white list” specificamente elencate hanno generalmente diritto all’esenzione totale di alcune voci di reddito finanziario derivanti da investimenti finanziari italiani (come l’acquisto di obbligazioni di emittenti italiani, la sottoscrizione di quote di fondi di investimento italiani, gli interessi da depositi bancari, i proventi da operazioni di prestito titoli e di vendita o acquisto di strumenti finanziari, ecc.
I fondi d’investimento esteri beneficiano di un’esenzione fiscale su diverse categorie di redditi finanziari e d’investimento di fonte italiana, a condizione che siano organizzati in una giurisdizione “white list” e che forniscano al pagatore italiano un’adeguata documentazione comprovante l’ammissibilità all’esenzione.
Assistiamo regolarmente società, investitori e fondi statunitensi e stranieri nella pianificazione fiscale italiana per le imprese e gli investimenti, nonché nella consulenza su questioni fiscali aziendali e societarie italiane, su questioni relative ai trattati fiscali italiani e sulle direttive fiscali dell’UE.
In questo ambito, forniamo assistenza fiscale completa a società, investitori e fondi statunitensi in relazione a questioni fiscali italiane relative a imprese e investimenti, nonché consulenza in materia di pianificazione fiscale italiana ai sensi delle direttive UE e dei trattati fiscali italiani.